Assistenza Legale

SCUDO FISCALE E MULTIPROPRIETÁ

 Il provvedimento denominato Scudo Fiscale introdotto dal DL.350/01 non aveva come destinatario in prima battuta i possessori di multiproprietà. Ma una serie di considerazioni rendono questo strumento sicuramente interessante anche a chi è proprietario di quote di multiproprietà all’estero.
Per intendere esattamente di cosa si tratta facciamo una piccola cronistoria del provvedimento cercando di capire perché è stato fatto, a chi è indirizzato e come usufruirne.
A partire dagli anni cinquanta e sino ai giorni nostri, ma in particolar modo nel decennio 70 e 80, molti italiani hanno depositato e costituito patrimoni oltre frontiera, omettendo, magari anche in buona fede, di comunicarne l’esistenza al fisco ed evitando così le disposizioni, in certi periodi molto severe, sull’esportazione di capitali. Molti hanno anche acquistato all’estero immobili in tradizionale o in multiproprietà. Per l’acquisto hanno trasferito il denaro sia in maniera palese, attraverso regolari bonifici bancari o in maniera diversa, oppure trasferendo il denaro già in precedenza esportato all’estero.

Chi ha comprato in multiproprietà, spesso non ha chiesto ad alcun consulente, ma ha dato i soldi a società di commercializzazione italiane, senza sapere che i redditi derivanti da quel possesso devono essere dichiarati al Fisco.
La normativa con le istruzioni per la compilazione del modello Unico non è mai stata molto chiara, specie per quanto riguarda il quadro RW (quello che riguarda proprio le attività finanziarie all’estero), per cui prima di continuare è necessario capire cosa si intende per reddito da dichiarare e a che cosa serve il quadro RW.
Per reddito da dichiarare si fa riferimento al Testo Unico delle Imposte sui Redditi art (4 comma 2 del DPR 22/12/1986 n 917) che si occupa dei redditi fondiari. Gli immobili e le quote di multiproprietà sono redditi fondiari. Essi, se all’estero, devono essere dichiarati in due casi specifici:
1. se sono tassati all’estero in base alle imposte sui redditi del paese in cui si trovano (nella maggior parte dei paesi sono tassati);
2. se producono redditi all’estero ( per esempio sono affittati).
Il quadro RW serve a monitorare i trasferimenti di denaro per l’estero ed il possesso di attività finanziarie oltre confine ( anche entro la Comunità europea) , e gli immobili all’estero sono attività finanziaria.

Orbene la prima cosa che deve fare che il cittadino con multiproprietà all’estero è quello di capire se il reddito da multiproprietà è tassato o meno, in caso positivo ne deriva l’obbligo di denuncia nella dichiarazione dei redditi in Italia.
Se prendiamo ad esempio una multiproprietà in Francia, secondo la legge francese essa non è tassata in base alla imposta sui redditi, per cui è chiaro che anche in Italia non doveva essere dichiarata.
Se però la multiproprietà fosse stata affittata in Francia, sarebbe stata tassata in Francia e quindi avrebbe dovuto essere tassata anche in Italia con la relativa dichiarazione dei redditi, scomputando dalle imposte italiane quelle già pagate all’estero.
Con molta chiarezza in questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta ufficiale su questi problemi : “Se gli immobili non sono produttivi di reddito non devono essere indicati nel quadro RW ( come il caso della Francia).
L’interesse alla presentazione della dichiarazione riservata sussisterebbe nell’ipotesi in cui siano state violate altre disposizioni ( esempio, la segnalazione in casi di trasporto di contante al seguito ovvero mancata indicazione nella sezione III del quadro RW nel caso di trasferimenti finalizzati all’acquisto di immobili che non forma oggetto di monitoraggio).”
In sostanza chi non è certo di non aver violato norme sulla esportazione di capitali all’estero deve valutare la convenienza all’accesso alla procedura e sanare il tutto, piuttosto che attendere una sanzione. Chiarito quando la multiproprietà all’estero deve essere messa sul quadro RW ( considerando che la maggioranza dei paesi tassa gli immobili in base alla imposta sui redditi),ci si chiede perché è conveniente aderire allo Scudo Fiscale e perché non lo è, facendo un brevissima sintesi della normativa.

Chi può regolarizzare:

  • Le persone fisiche;
  • Le società semplici e associazioni equiparate;
  • Gli enti non commerciali;

Chi non può regolarizzare:

  • Le società di capitali ed enti commerciali;
  • Società di persone commerciali ed soggetti equiparati;
  • Soggetti non residenti.

Il requisito della residenza è quindi essenziale, tranne per chi è inserito in un elenco chiamato Balck List residente in paesi con fiscalità facilita ( come Monte Carlo).

Che cosa si può regolarizzare:

  • Somme di denaro detenute all’estero;
  • Attività finanziarie detenute all’estero;
  • Altre attività ( immobili, diritti reali, multiproprietà, oggetti preziosi ecc.) detenute all’estero alla date del 27 settembre 2001.

La circolare 85/2001 ha chiarito che possono essere oggetto della sanatoria le somme di denaro e le attività finanziarie all’estero ” in qualsiasi Paese europeo ed extra europeo, alla data di entrata in vigore del decreto legge, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia”.

Modalità di applicazione dello Scudo fiscale:

RIMPATRIO : le somme devono rientrare in Italia attraverso intermediari abilitati, non certo “in valigia”!. Le somme possono essere messe in un conto segretato per favorire la riservatezza e l’anonimato per chi rimpatria il denaro.

REGOLARIZZAZIONE: il cittadino può decidere di regolarizzare la propria posizione con il fisco, mal lasciando la somma all’estero. Per questo caso lo scudo opererà senza problemi solo che verrà meno la segretezza e l’intermediario ( banca, posta SIM, SGR) dovrà comunicare il nome di chi ha fatto questa operazione.
I possessori di multiproprietà si trovano nella condizione di non poter far altro che regolarizzare la detenzione dell’immobile, che non può essere certo “rimpatriato”!.
Un rimedio alternativo allo scudo è il ravvedimento operoso, che sana le dichiarazioni dei redditi contenenti errori. Per la mancata compilazione dl quadro RW è prevista la sanzione da 500.000 a 4.000.000 che se è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno del quale è stata commessa la violazione si applica 1/5 del minino della sanzione. Ipotizzando un valore di 15.000.000 l’importo da pagare per lo scudo è del 2,5% quindi 375.000; con il ravvedimento operoso 1/5 del minimo 500.000 quindi 100.000.

Vantaggi dello Scudo:

  • Come dice il Dr. Piazza del Sole 24 ore il 2,5 costituisce una sorta di ” patrimoniale della tranquillità” in quanto si evitano futuri accertamenti e la contestazione di sanzioni dopo che dopo il 26/11 comporterebbero persino la confisca di un importo pari al valore della sanzione o addirittura pari al valore di quanto omesso;
  • Spostamento alla dichiarazione del 2003 da presentarsi nel 2004 con relativa compilazione dl quadro RW:

Svantaggi dello Scudo:

  • In caso di regolarizzazione è prevista la segnalazione del nominativo, perdendo la segretezza;
  • la regolarizzazione è più costosa del ravvedimento operoso.

Vantaggi del ravvedimento operoso:

  • Si paga in misura inferiore a quella dello scudo.

Svantaggi del ravvedimento operoso:

  • Sana solo la dichiarazione del 2000, chi ha comprato prima rimane scoperto.

Come ben si comprende la materia fiscale è molto complessa per cui questa estrema sintesi serve solo a dare un’idea, per cui il nostro vivo consiglio è quello di avvalersi di professionisti di fiducia ed esperti del ramo.  L’Agenzia delle Entrate l’1 febbraio 2002, ha diffuso il seguente comunicato: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che l’Agenzia delle entrate ha richiesto alla Consob copia dei prospetti informativi delle offerte pubbliche di sottoscrizione e di vendita di azioni ordinarie depositate nel corso degli ultimi anni. L’acquisizione dei prospetti si inquadra nell’azione di accertamento delle conformità alla legge dei fenomeni di estero-vestizione di partecipazione in società italiane da parte di contribuenti residenti in Italia”. Ciò significa che il Fisco prepara controlli sugli investitori che non aderiranno allo Scudo Fiscale. Diamo queste notizie non per fare allarmismo, ma per sottolineare ancor di più il nostro consiglio a considerare molto seriamente le possibilità dello scudo fiscale.

 

Consulenza legale in Spagna per i multiproprietari: il nuovo regolamento sul decreto ingiuntivo europeo

La Comunità Europea emana verso la fine del 2006 un provvedimento che, pur avendo piena operatività a partire dal 12 dicembre 2008, mira ad istituire un procedimento univoco per i vari Stati membri a disposizione dei creditori per il recupero dei propri crediti. Il regolamento n. 1896/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 30 dicembre 2006 (L399) istituisce un “procedimento europeo di ingiunzione di pagamento” che consentirà al creditore – in via facoltativa – di saltare il ricorso al procedimento europeo e di impiegare le procedure nazionali.

Il procedimento speciale disciplinato dal regolamento sarà applicabile ai crediti non contestati nel settore civile e commerciale; restano escluse le controversie inerenti l’ambito doganale, amministrativo, fiscale, in materia di fallimenti, concordati e procedure similari, in ordine al regime patrimoniale dei coniugi, testamenti e successioni, nonché il settore della sicurezza sociale.

E’ applicabile alle controversie transfrontaliere nelle quali almeno una delle parti ha il domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito.

Partendo da questo presupposto base, il creditore potrà richiedere al Giudice l’emissione del provvedimento di ingiunzione utilizzando un apposito modulo rinvenibile nell’Allegato 1 del regolamento comunitario.

Il richiedente dovrà indicare nel ricorso, oltre ai dati anagrafici, l’importo del credito e l’esposizione dei fatti posti a fondamento dell’istanza di ingiunzione. Il ricorso – per la cui predisposizione si fa riferimento a moduli specifici tra giudice e parti, così da cercare di semplificare maggiormente la procedura – potrà essere presentato anche in via telematica. Entro 30 giorni dalla presentazione, il Giudice emetterà ingiunzione di pagamento la quale potrà circolare in tutto il territorio comunitario ad eccezione della Danimarca.

Se il ricorso non viene accolto e quindi non emessa l’ingiunzione di pagamento, il creditore potrà solo presentare nuovamente una richiesta di ingiunzione europea (preferibilmente cercando di eliminare le possibili ragioni ostative all’accoglimento), o ricorrere secondo l’ordinamento del proprio Paese nazionale. Non vi è possibilità di impugnare il provvedimento di rigetto del decreto ingiuntivo. In ipotesi di opposizione del debitore, si applicano le regole dello Stato membro di origine: entro 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione l’ingiunto potrà proporre opposizione al giudice d’origine, utilizzando apposito modulo allegato al regolamento, dopodichè si seguono le ordinarie regole di procedura civile. La competenza del giudice è fissata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n. 44/2001. Il regolamento poi ha cercato di semplificare, in termini di tempi, anche la fase esecutiva: il provvedimento di ingiunzione europea, infatti, non abbisogna dell’exequatur e, emesso dal Paese d’origine, verrà considerato come se fosse stato adottato dal giudice dell’esecuzione.Viene meno pertanto la necessità di un qualsiasi controllo giurisdizionale: non serve la dichiarazione di esecutività.

La Comunità Europea, con tale provvedimento, mira ad attuare una diminuzione del contenzioso e l’esecuzione immediata dell’ingiunzione di pagamento, attraverso abolizione di ogni procedimento intermedio, anche e soprattutto in fase di esecuzione.

  • La nostra Associazione offre consulenza e tutela legale ai Multiproprietari Italiani che la richiedano, appoggiandosi ai piú qualificati Uffici Legali delle Provincia di Las Palmas de Gran Canaria e Tenerife.

 

 

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